Sez. 1, Sentenza n. 4045 del 07/07/1982 (Rv. 422000 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CESSAZIONE - IN GENERE - OMESSA PUBBLICITÀ DELLA CESSAZIONE - EFFETTO - OBBLIGAZIONI CAMBIARIE ASSUNTE IN NOME DELLA SOCIETÀ DELL'AMMINISTRATORE CESSATO - DIRITTI DEL PORTATORE DELLA CAMBIALE - INOPPONIBILITÀ A QUEST'ULTIMO DELLA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'AMMINISTRATORE - CONSEGUENZE - ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONE CAMBIARIA DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE CESSATO.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CESSAZIONE - IN GENERE - OMESSA PUBBLICITÀ DELLA CESSAZIONE - EFFETTO - OBBLIGAZIONI CAMBIARIE ASSUNTE IN NOME DELLA SOCIETÀ DELL'AMMINISTRATORE CESSATO - DIRITTI DEL PORTATORE DELLA CAMBIALE - INOPPONIBILITÀ A QUEST'ULTIMO DELLA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'AMMINISTRATORE - CONSEGUENZE - ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONE CAMBIARIA DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE CESSATO.*
L'art. 1396 cod. civ., secondo il quale la modificazione e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, e, in Mancanza, non sono opponibili se non si provi che i terzi medesimi le conoscevano, trova applicazione anche in materia cambiaria, qualora sussista, come nel caso degli imprenditori commerciali e delle società di capitali, un sistema di pubblicità legale in ordine al conferimento del potere di rappresentanza. In particolare, con riguardo ad una società di capitali, detto principio è reso operante dagli artt. 2385 ultimo comma e 2457 ter primo comma cod. civ. (introdotti dal d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127), nel senso che la società medesima non può opporre al portatore di una cambiale, emessa dal proprio amministratore, la pregressa cessazione di quest'ultimo dalla carica (salva la prova della suddetta conoscenza), qualora di tale cessazione non sia stata data la prescritta pubblicità nel registro delle imprese e nel bollettino ufficiale delle società, ferma restando l'applicabilità dell'art. 11 della legge cambiaria, circa l'assunzione di obbligazione cartolare in proprio anche da parte del rappresentante senza poteri. (V 1045/78, mass n 390392).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1993, Cod. Civ. art. 2207, Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. art. 2457 ter, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 11, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 7, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)