Sez. 2, Sentenza n. 20008 del 17/07/2025 (Rv. 675382-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Durata ragionevole del processo - Art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89 del 2001 - Computo - Valutazione da parte del giudice - Limiti - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, il termine ragionevole, che "si considera" rispettato se la procedura concorsuale non eccede la durata di sei anni - essendo stato predeterminato dal legislatore, ex art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89 del 2001 - è insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, il quale, tuttavia, può valutare gli elementi individuati nel comma 2 dello stesso articolo, dandone conto in motivazione, per misurare la durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto della corte d'appello che aveva valutato in sette anni la durata ragionevole del giudizio presupposto, costituito da una procedura fallimentare, ancora pendente da ventisei anni).
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)