Sez. 1, Sentenza n. 9411 del 21/04/2006 (Rv. 588719 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ragionevole durata del processo - Nozione - Carattere relativo - Valutazione in concreto - Necessità - Riferimento ai criteri previsti dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001 - Interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Obbligatorietà - Fondamento - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di "ragionevole durata" non ha carattere assoluto, ma relativo, e non si presta ad una determinazione in termini assoluti, ma è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide. L'art. 2, comma secondo, della legge 24 marzo 2001, n. 89 dispone infatti che la ragionevole durata del processo dev'essere verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri da esso stabiliti, ed impone quindi di avere riguardo alla specificità del caso che il giudice è chiamato a valutare, nonché ai principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dai quali è ben possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue. Il giudice italiano, chiamato ad applicare la legge n. 89 del 2001, è infatti tenuto ad interpretarla in modo conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea, nei limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal suo testo, e sempre che un eventuale contrasto tra le norme della legge e la Convenzione non ponga una questione di conformità con la Costituzione, ovvero non sia possibile un'interpretazione adeguatrice della legge alla Carta fondamentale.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)