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Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006 (Rv. 592488 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Accertamento della complessità del caso - Apprezzamento del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592488-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'accertamento della complessità del caso, tale da giustificare il protrarsi del giudizio, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito sindacabile, però, in sede di legittimità, ex art. 360, numero 5, cod. proc. civ., se non logicamente e congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il denunciato vizio motivazionale in un decreto in cui la giustificazione afferente la "complessità del caso" era fondata solo sulla relativa apodittica enunciazione, totalmente disancorata dalla concreta vicenda).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)