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Sez. L, Sentenza n. 14262 del 28/07/2004 (Rv. 575031 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Riguardo alla valutazione di risultanze istruttorie - Principio di autosufficienza del ricorso - Operatività - Indicazione delle circostanze oggetto di prova e del contenuto di tutti gli elementi rilevanti - Necessità.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575031-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)