Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004 (Rv. 569607 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione - Requisito della specificità - Necessità - Individuazione - Criteri.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Allorché con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia denunziato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, è necessario che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle predette risultanze - mediante loro sintetica ma esauriente esposizione e, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso - evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa. (Nella specie, avente per oggetto la dedotta insussistenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, la Suprema Corte ha escluso potesse integrare il requisito della specificità quale sopra illustrato il semplice riferimento agli "elementi di valutazione indicati dalle legge e dalle disposizioni del regolamento comunale" e agli "accertamenti eseguiti in giudizio" con la sola affermazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)