Sez. L - , Ordinanza n. 2119 del 29/01/2018 (Rv. 647266 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni di invalidità civile - Decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Impugnazione di provvedimento di sospensione già in godimento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di invalidità civile, il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, per la proposizione della domanda giudiziale di invalidità, decorrente dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emesso in sede amministrativa, non si applica in caso di impugnazione del provvedimento di sospensione della erogazione della prestazione assistenziale, in quanto tale atto non costituisce un provvedimento emesso all’esito di una procedura di riconoscimento del beneficio, ma un provvedimento di natura cautelare dell’ente erogatore rispetto ad un beneficio in precedenza concesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)