diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 25268 del 09/12/2016 (Rv. 642230 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Diniego per ragioni diverse da quelle sanitarie - Applicabilità - Fondamento - Comunicazione di un provvedimento esplicito di rigetto - Necessità.
Stato
decisa il 2016-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642230-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicché, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa siam conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 com. 2, Legge 27/02/2004 num. 47 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)