Sez. 2, Ordinanza n. 18075 del 02/04/2001 Cc. (dep. 04/05/2001) Rv. 219019 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Sentenza contumaciale - Notifica al difensore domiciliatario - Interessato detenuto per altra causa - Missiva del difensore non recapitata all'interessato - Forza maggiore - Configurabilità - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
In tema di restituzione nel termine, allorché la sentenza contumaciale sia stata notificata al difensore domiciliatario, non è configurabile la causa di "forza maggiore", richiesta dall'art.175 cod. proc. pen. per restituire l'interessato nel termine, qualora si adduca che il difensore non sia riuscito a comunicare al suo assistito, detenuto per altra causa e trasferito in altro istituto di pena, l'avvenuta notifica della sentenza, giacché la causa di forza maggiore deve essere caratterizzata dall'assolutezza in modo da rendere del tutto impossibile il compimento dell'attività processuale. (Nella specie, la Corte di cassazione ha osservato che il domiciliatario con ordinaria diligenza avrebbe potuto rapidamente accertare presso l'istituto di pena il luogo ove il domiciliante era stato trasferito.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)