Sez. 6, Sentenza n. 2547 del 02/12/2003 Cc. (dep. 24/01/2004) Rv. 228069 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Notifica al difensore della sentenza contumaciale - Impossibilità della notifica al domicilio dichiarato o eletto - Imputato che si allontani dal domicilio dichiarato o eletto senza adempiere l'onere di comunicare la variazione - Volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, preclusiva, ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., della restituzione in termini - Sussistenza.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
La notifica della sentenza contumaciale effettuata mediante consegna al difensore presuppone l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato e richiede, ai fini della restituzione nel termine, la dimostrazione che il contumace non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. Qualora tale impossibilità derivi da un comportamento volontario dell'imputato - allontanatosi dal domicilio dichiarato o eletto senza adempiere l'onere di comunicare la variazione - ricorrono gli estremi della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti che, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., è preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)