Sez. 3, Sentenza n. 1894 del 21/12/1999 Ud. (dep. 21/02/2000) Rv. 215693 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA | Stato di detenzione non risultante dagli atti - Obbligo di notificazione presso il luogo di detenzione - Esclusione - Ragione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA
Nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell' art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrenti notificazioni. In difetto di tale comunicazione, la notificazione a mani di persona capace e convivente nella residenza risultante dagli atti del processo o comunque dichiarata, così come nel domicilio eletto, è validamente eseguita; ciò tenuto conto che il legame di convivenza ed il connesso dovere di informazione non vengono meno per il temporaneo stato di detenzione, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato in condizione di conoscere la data del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)