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Sez. 5, Sentenza n. 12766 del 19/06/2015 (Rv. 635750 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Estensione, ex art. 1306 cod. civ., della sentenza pronunciata in un giudizio tra l'Amministrazione finanziaria e un condebitore solidale - Possibilità - Condizioni - Estraneità al giudizio dei richiedenti e passaggio in giudicato della decisione - Necessità.
Stato
decisa il 2015-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635750-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di solidarietà tributaria, l'opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., presuppone, oltre all'estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l'altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)