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Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 28/02/1996 (Rv. 496081 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Interpretazione - Criteri - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496081-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione, al pari di ogni altro atto processuale, deve essere interpretato in base alla sua complessiva formulazione, al fine di desumerne l'effettiva volontà espressa dalla parte, atteso che, in forza del principio generale della libertà di forma, deve escludersi che possano assumere efficacia decisiva o prevalente determinate indicazioni solo perché incluse nella parte dell'atto destinata di solito a contenerle, quando esse risultino, in concreto e logicamente, incompatibili con il raggiunto accertamento circa la specifica portata e funzione dell'atto. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione nella cui intestazione l'intimato era stato indicato con il solo nome e cognome della persona che, quale amministratore del condominio, aveva notificato il decreto ingiuntivo opposto, senza alcun accenno alla qualità di amministratore, mentre la notificazione del ricorso era stata effettuata con la formula "nei confronti dell'amministratore pro-tempore del condominio" seguita dal nome e cognome del nuovo amministratore, che, in tale qualità, aveva resistito con controricorso.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)