Sez. 5, Sentenza n. 4721 del 28/03/2003 (Rv. 561560 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Omissione, nell'epigrafe del ricorso, dell'indicazione delle parti intimate - Inequivoca individuazione delle stesse attraverso altre indicazioni - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
L'omessa indicazione delle parti intimate nell'epigrafe del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso solo qualora ne derivi l'incertezza assoluta sull'identità delle parti medesime. Da ciò, conseguente l'esclusione di tale sanzione nel caso in cui dette parti siano individuate in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che le parti nei cui confronti era stato proposto il ricorso - non indicate nell'epigrafe - fossero inequivocamente individuate attraverso le indicazioni nominative contenute nella relazione di notificazione, peraltro coincidenti con le parti menzionate nell'epigrafe della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)