Sez. L, Sentenza n. 6675 del 22/05/2000 (Rv. 536784 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Ricorso contenente indicazione del destinatario dell'impugnazione inidonea ad identificarlo - Impossibilità di procedere a tale identificazione sulla base della relazione di notificazione dell'Ufficiale giudiziario - Mancata costituzione di controparte nel giudizio di cassazione - Conseguente inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
Nell'ipotesi in cui né sulla base delle indicazioni contenute nel ricorso per cassazione né alla stregua della relativa notificazione sia possibile individuare il soggetto contro il quale l'impugnazione è proposta in difetto di ogni costituzione dell'intimato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta indeterminatezza del destinatario. (Nel caso di specie la sentenza impugnata era stata pronunciata nei confronti di due persone fisiche aventi lo stesso nome, lo stesso cognome, lo stesso luogo di nascita, lo stesso mese e anno di nascita - e solo il giorno di nascita diverso - entrambe rappresentate e difese in giudizio dal medesimo avvocato; nel ricorso il destinatario dell'impugnazione era stato identificato attraverso la sola indicazione del nome e del cognome, scritta una sola volta, con l'indicazione del procuratore costituito, dalla relata dell'Ufficiale giudiziario risultava che la notificazione del ricorso era stata eseguita alla controparte - di cui venivano indicati una sola volta esclusivamente il nome e il cognome - presso il domicilio legale del procuratore costituito, nel giudizio di cassazione nessuno si era costituito come destinatario del ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)