Sez. L, Sentenza n. 5996 del 29/05/1995 (Rv. 492536 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Di lavoratore iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive - Domanda di ricongiunzione - Proposizione da parte del lavoratore medesimo - Carattere esclusivo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Ai sensi della legge 2 aprile 1958 n. 322 (integrato dall'art. 52 della legge 30 aprile 1969 n. 153) e dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, ove il lavoratore dipendente sia stato o sia attualmente iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione, generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'I.N.P.S., la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione, ai fini del diritto ad un'unica pensione (ed anche in relazione all'ammontare di essa), mediante l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria, può essere chiesta soltanto dall'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 322 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 52, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)