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Sez. L, Sentenza n. 9533 del 14/09/1993 (Rv. 483756 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Facoltà ex art. 1 legge n. 29 del 1979 - Esercizio dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Ammissibilità - Limiti - Decorrenza del trattamento pensionistico - Dalla domanda di pensionamento - Da quella di ricongiunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483756-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29 del 1979 la facoltà di richiedere la ricongiunzione, mediante iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria, dei periodi di contribuzione presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'a.g.o. può essere esercitata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, purché il lavoratore non abbia ancora conseguito il trattamento pensionistico; a seguito di tale richiesta, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensionamento, e non dalla domanda di ricongiunzione, non rilevando ai fini della pensione l'epoca in cui viene chiesta la riunione delle posizioni assicurative.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)