Sez. U, Sentenza n. 4690 del 21/07/1981 (Rv. 415412 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DELL'ESPROPRIANTE SULLA MISURA DELL'INDENNITA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DELLO ESPROPRIATO SUL RICONOSCIMENTO E SULLA QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITA PER OCCUPAZIONE LEGITTIMA O DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - TERMINI - PROPOSIZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE DELL'ESPROPRIANTE SULLA MISURA DELL'INDENNITA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DELLO ESPROPRIATO SUL RICONOSCIMENTO E SULLA QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITA PER OCCUPAZIONE LEGITTIMA O DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - TERMINI - PROPOSIZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITA.*
In tema di espropriazione per pubblica utilita, qualora l'impugnazione principale dell'espropriante concerna la misura dell'indennita di espropriazione, l'impugnazione incidentale dell'espropriato, con riguardo al riconoscimento ed alla quantificazione dell'indennita per occupazione legittima, o del risarcimento del danno per occupazione illegittima, non puo essere proposta tardivamente, ai sensi dell'art 334 cod proc civ, ma e soggetta ai termini ordinari, in quanto investe statuizioni su pretese creditorie autonome e distinte, ricollegandosi ad un interesse preesistente ed indipendente rispetto all'impugnazione principale. (V 3056/80, mass n 406821).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)