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Sez. L, Sentenza n. 7699 del 18/12/1986 (Rv. 449685 - 01)

IMPUGNAZIONE CIVILE - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - COSTITUZIONE DELLA PARTE A MEZZO DI DUE PROCURATORI - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE NON DOMICILIATARIO - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449685-01

IMPUGNAZIONE CIVILE - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - COSTITUZIONE DELLA PARTE A MEZZO DI DUE PROCURATORI - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE NON DOMICILIATARIO - VALIDITÀ.*

Allorché la notificazione di un atto debba per espressa disposizione di legge, come nel caso della notificazione della sentenza, essere compiuta presso il procuratore costituito, diviene irrilevante la circostanza che tale procuratore sia o no anche domiciliatario della parte, essendo egli l'unico legittimato, e non questa, alla ricezione dell'atto medesimo, con la conseguenza che, qualora la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, è valida, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notificazione della sentenza effettuata presso uno di questi, ancorché la parte stessa abbia eletto presso l'altro il proprio domicilio. (Conf 3995/83, mass n 428938; (Conf 7094/82, mass n 424768).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)