Sez. L, Sentenza n. 8169 del 28/04/2004 (Rv. 572424 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Pluralità di procuratori costituiti - Termine per impugnare - Decorrenza - Della prima delle notifiche effettuate ad uno dei procuratori - Qualità di non domiciliatario del procuratore ricevente la prima notifica - Irrilevanza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
Destinatario della notificazione della sentenza è il procuratore costituito, non la parte, pertanto il luogo che rileva ai fini di detta notificazione è il domicilio (reale o eletto) del procuratore, non il domicilio eletto dalla parte, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, sempre che tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)