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Sez. 5, Sentenza n. 10217 del 27/06/2003 (Rv. 564623 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD | Imprese artigiane e industriali - Esenzione decennale dall'ILOR ex artt. 8 della legge n. 614 del 1966 e 30 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Condizioni - Investimento globale in impianti fissi non superiore a sei miliardi di lire - Determinazione del valore degli investimenti - Riferimento esclusivo al cumulo dei costi sostenuti - Necessità - Ammortamenti - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564623-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD

In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo all'esenzione decennale dalle imposte dirette, prevista, per le imprese artigiane e industriali operanti nelle zone depresse del centro - nord, dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed estesa all'ILOR dall'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ai fini della verifica della sussistenza della condizione secondo cui l'investimento in impianti fissi non deve essere superiore a due miliardi di lire (limite elevato a sei miliardi dall'art. 1 del D.L. n. 790 del 1981, convertito nella legge n. 47 del 1982), la determinazione del valore complessivo degli investimenti va effettuata con esclusivo riferimento al cumulo dei costi sostenuti dall'imprenditore al momento dell'acquisto, con esclusione, quindi, della possibilità di dedurre gli ammortamenti, concettualmente estranei al valore degli investimenti.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 30, Decreto Legge 22/12/1981 num. 790 art. 1, Legge 23/02/1982 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)