Sez. 2, Sentenza n. 3878 del 15/06/1981 (Rv. 414524 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - DEPOSITO - TARDIVO - IMPROCEDIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATA ECCEZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO DI ESSO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - DEPOSITO - TARDIVO - IMPROCEDIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATA ECCEZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO DI ESSO - IRRILEVANZA.*
La disposizione dell'art 369, primo comma, cod proc civ - secondo cui il ricorso per Cassazione deve, a pena d'improcedibilita, essere depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni, decorrente dalla data della sua notificazione alla parte contro cui e proposto - si applica, in virtu del rinvio operato dal terzo comma dell'art 371 dello stesso codice, anche al ricorso incidentale. L'inosservanza di tale termine, che ha carattere perentorio, e rilevabile anche di ufficio e non puo ritenersi sanata dal fatto che il destinatario del ricorso incidentale tardivamente depositato abbia resistito con controricorso senza sollevare l'eccezione d'improcedibilita della impugnazione avversaria. (V 362/79, mass n 396460; (V 531/75, mass n 373838; (V 984/73, mass n 363370).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)