Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 16/12/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162560 - 01
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) - MOMENTO IN CUI DEVE SUSSISTERE - CONSEGUENZE.*
IMPUTABILITÀ - IN GENERE (CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE) - MOMENTO IN CUI DEVE SUSSISTERE - CONSEGUENZE.*
La imputabilità deve sussistere in tutti e tre i momenti in cui si sviluppano il reato e le sue conseguenze: quello attuativo, quello del suo accertamento, quello della esecuzione della relativa sanzione penale (detentiva). La sua Mancanza produce conseguenze diverse a seconda del momento cui interviene. Se nel primo momento, si ha la non punibilità dell'autore per Mancanza di imputabilità; se nel secondo, la sospensione del procedimento; se nel terzo, il differimento o la sospensione della esecuzione della pena. (V mass n 151586).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)