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Sez. L, Sentenza n. 8165 del 16/06/2001 (Rv. 547527 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rapporto causale - Criterio dell'equivalenza delle cause "ex" art. 41 cod. pen. - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547527-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che si era limitata ad escludere l'indennizzabilità dell'infermità invalidante soltanto sulla affermata ricollegabilità della patologia lamentata a diversi fattori, senza valutarne l'efficienza concausale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)