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Sez. L, Sentenza n. 5347 del 16/03/2004 (Rv. 571219 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Accertamento della illegittimità del licenziamento e reintegrazione del posto di lavoro - Riforma in appello della sentenza - Conseguenze - Diritto alla retribuzione - Permanenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571219-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In ipotesi di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso a seguito di accertamento della illegittimità del licenziamento, l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore (o di pagargli la retribuzione) trova il suo fondamento genetico nella "lex contractus" e nella giuridica continuità del rapporto sostanziale, con la correlativa equiparazione, alla effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera utilizzabilità di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore, ove richiesto, a riprendere il servizio; tuttavia, una volta intervenuti in appello la riforma della prima sentenza e l'accertamento della legittimità dell'originario licenziamento, l'obbligo retributivo viene meno qualora tale disponibilità non sussista per essere il lavoratore occupato in altra attività.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)