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Sez. L, Sentenza n. 618 del 26/01/1984 (Rv. 432871 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE - APPELLO DEL DATORE DI LAVORO - RIGETTO - RIVALUTAZIONE MONETARIA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432871-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE - APPELLO DEL DATORE DI LAVORO - RIGETTO - RIVALUTAZIONE MONETARIA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., il giudice di appello, pure ove respinga l'impugnazione del datore di lavoro avverso la sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive in favore del lavoratore, può riconoscere a questo ultimo, nonostante la Mancanza di una sua impugnazione incidentale al riguardo, l'ulteriore svalutazione monetaria relativa al periodo successivo alla sentenza di primo grado, atteso che tale rivalutazione (per il tempo successivo alla pronuncia del giudice di primo grado), ove a seguito d'impugnazione sul punto lo accertamento del credito sia comunque oggetto del giudizio di appello, deve essere operata di ufficio, senza necessità di specifica domanda e senza che il lavoratore debba attivarsi con una formale impugnazione, la quale, se proposta, ha il valore di una semplice denuncia sollecitatoria, come tale non indispensabile. (V 3698/81, mass n 414338; (V 1276/81, mass n 411864).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)