Sez. 3, Sentenza n. 43160 del 08/05/2018 Ud. (dep. 01/10/2018) Rv. 273943 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione non autorizzata di rifiuti – Attività edilizia - Direttore dei lavori – Responsabilità – Configurabilità – Limiti - Fattispecie
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, la mancata previsione di un obbligo di garanzia o di vigilanza del direttore dei lavori sul corretto espletamento da parte dell'appaltatore delle operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività edificatoria non esclude la sua partecipazione attiva al reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora l'illecita attività di smaltimento sia prevista dal progetto eseguito sotto la sua direzione, costituendo parte essenziale dell'appalto e della sua attività professionale.(Fattispecie in cui è stato accertato che il progetto, redatto dall'imputato e eseguito sotto la sua direzione, prevedeva l'interramento di materiale della demolizione del manufatto preesistente per riempire due vasche di raccolta di acqua).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Cod. Pen. art. 40, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)