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Sez. 3, Sentenza n. 44457 del 21/10/2009 Ud. (dep. 19/11/2009) Rv. 245269 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Direttore dei lavori - Responsabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245269-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia. (Fattispecie in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti all'interno di un cantiere edile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)