Sez. 3, Sentenza n. 40618 del 22/09/2004 Ud. (dep. 19/10/2004) Rv. 230181 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Titolarità da parte del committente dei lavori edili e del direttore dei lavori in relazione alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti - Esclusione.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
In materia di rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l'appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all'attività edificatoria: infatti nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997), né da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)