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Sez. 2, Sentenza n. 748 del 21/03/1970 (Rv. 346014 - 01)

ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ENEL - PERSONALE DELLE AZIENDE TRASFERITE - OPZIONE PER IL TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE - PERSONALE DIRIGENTE - ACCORDO PARITETICO DEL 1949 - MAGGIORI PRESTAZIONI - NATURA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346014-01

ENTI PUBBLICI - IN GENERE - ENEL - PERSONALE DELLE AZIENDE TRASFERITE - OPZIONE PER IL TRATTAMENTO PIU FAVOREVOLE - PERSONALE DIRIGENTE - ACCORDO PARITETICO DEL 1949 - MAGGIORI PRESTAZIONI - NATURA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE - CRITERI.*

L'art 13, comma terzo, della legge 6 dicembre 1962, n 1643 (per il quale il personale dipendente dalle imprese trasferite ed in servizio alla data del 1 gennaio 1962, e mantenuto in servizio e conserva il trattamento economico e giuridico, anche individuale, in atto a quella data, e salvo le modifiche a tale trattamento operato nei contratti collettivi che siano stipulati entro il 16 giugno 1962) ha inteso garantire ai lavoratori trasferiti all' ENEL il trattamento economico e normativo dagli stessi goduto alla data del 1 gennaio 1962, anche nell'ipotesi in cui fosse stato globalmente migliore di quello previsto dai contratti collettivi relativi al personale dell' ENEL, consentendo l'opzione per il trattamento piu favorevole e non il cumulo di singole voci del trattamento precedente col nuovo trattamento globale, salvo che per compensi aggiuntivi speciali (inerenti, cioe, a mansioni speciali per qualita e maggiore Onere, altrimenti prive di compenso). Le 'maggiori prestazionì previste nell'accordo paritetico del luglio 1949 (per gli impiegati di gruppo a, esclusi dal limite di orario ordinario, perche aventi funzioni direttive, e quelli dello stesso gruppo, per i quali sono previste le limitazioni di orario settimanale di lavoro) non sono assimilabili alla ' adeguata indennità prevista dall'art 7, comma quarto, del contratto collettivo 4 febbraio 1946 (per i guardiadighe, guardiaprese, guardiacanali, sorveglianti di centrali e cabine e, in genere, lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle variabili necessita dei servizi stessi, i quali non hanno orario determinato e devono dare le loro prestazioni in relazione a tutte le necessita ed esigenze del loro compitò 'ove dal suo espletamento derivi un Onere maggiorè). Viola l'art 1362, comma primo, cod civ, il giudice di merito che, nell'affermare la natura retributiva speciale delle 'maggiori prestazionì godute alla suindicata data da un impiegato di gruppo b, cat b superiore (soggetto al limite legale di orario ordinario previsto per la sua categoria dalla contrattazione collettiva) e nel ritenerne la cumulabilita con il nuovo trattamento globale, prescinda dal valutare il significato univoco (secondo le regole del linguaggio comune) adoperato dalle parti dell'accordo del luglio 1949, nonche le mansioni in concreto esercitate dal dipendente, indispensabili per dimostrare che, nonostante quelle espressioni, si sia inteso determinare un elemento autonomo della retribuzione, afferente a mansioni speciali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)