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Sez. L, Sentenza n. 1485 del 17/05/1974 (Rv. 369592 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - INDENNITA DI 'MAGGIORI PRESTAZIONÌ - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369592-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - INDENNITA DI 'MAGGIORI PRESTAZIONÌ - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

In Sede di applicazione dell'accordo collettivo del luglio 1949 in materia di compenso per lavoro straordinario agli impiegati di prima categoria dipendenti dalle aziende elettriche (accordo esteso ad alcuni impiegati di concetto del gruppo b superiore, ed inserito poi nei contratti collettivi nazionali del 15 giugno 1953, 24 ottobre 1958, 2 novembre 1961), il giudice del merito, che valuti l'indennita cosiddetta 'maggiori prestazionì di cui all'accordo collettivo del 1949 come attributo delle funzioni lavorative espletate, invece che come compenso forfettario per lavoro straordinario, viola la fondamentale regola di ermeneutica contrattuale (art 1362 cod civ) che impone il riferimento prioritario al significato letterale univoco delle espressioni adottate. (V 748'70, mass n 346014).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)