Sez. 3, Ordinanza n. 16936 del 25/07/2006 (Rv. 591757 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Facoltà discrezionale ed esclusiva del giudice della causa riassunta - Mancato esercizio - Censurabilità - Insussistenza - Istanza di esercizio di detta facoltà - Reiezione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO
Spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice preventivamente adito, valutare, nel casi previsti dalla legge, la propria eventuale incompetenza e, perciò, esercitare la facoltà discrezionale di sollevare il conflitto e di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza "se ritiene di essere a sua volta incompetente", sicché le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio di tale facoltà, onde il ricorso per regolamento di competenza che dovesse essere richiesto con l'impugnazione della pronuncia di rigetto dell'istanza diretta a sollecitare l'elevazione del conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. è da dichiarare inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)