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Sez. 3, Ordinanza n. 16936 del 25/07/2006 (Rv. 591757 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Facoltà discrezionale ed esclusiva del giudice della causa riassunta - Mancato esercizio - Censurabilità - Insussistenza - Istanza di esercizio di detta facoltà - Reiezione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591757-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice preventivamente adito, valutare, nel casi previsti dalla legge, la propria eventuale incompetenza e, perciò, esercitare la facoltà discrezionale di sollevare il conflitto e di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza "se ritiene di essere a sua volta incompetente", sicché le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio di tale facoltà, onde il ricorso per regolamento di competenza che dovesse essere richiesto con l'impugnazione della pronuncia di rigetto dell'istanza diretta a sollecitare l'elevazione del conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. è da dichiarare inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)