Sez. L, Sentenza n. 8986 del 24/08/1995 (Rv. 493718 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Da parte del giudice della riassunzione successiva alla declinatoria di altro giudice - Carattere esclusivo e discrezionale - Mancato esercizio della facoltà di sollevare il conflitto per ritenuta incompetenza del medesimo secondo giudice - Legittimazione delle parti a dolersi di tale omissione - Insussistenza.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO
Spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice preventivamente adito, valutare la propria eventuale incompetenza, avendo egli discrezionale facoltà di sollevare il conflitto e di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza "se ritiene di essere a sua volta incompetente", sicché le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio di tale facoltà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)