Sez. 3, Ordinanza n. 14559 del 11/10/2002 (Rv. 557856 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Facoltà discrezionale ed esclusiva del giudice della causa riassunta - Mancato esercizio di detta facoltà - Legittimazione delle parti a censurare tale omissione - Insussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice preventivamente adito, valutare la propria eventuale incompetenza, avendo egli discrezionale facoltà di sollevare il conflitto e di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza "se ritiene di essere a sua volta incompetente", sicché le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio di tale facoltà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)