Sez. 2, Sentenza n. 1235 del 16/05/1966 (Rv. 322478 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL TITOLO O AL POSSESSO.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL TITOLO O AL POSSESSO.*
Ai sensi dell'art 1065 cod civ, colui che ha un diritto di servitu non puo usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso, e, nel dubbio circa l'estensione e le modalita di Esercizio, la servitu deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. Da tale norma non puo dedursi che, prima di adottare il criterio previsto dall'ultima parte di essa, debba gradatamente considerarsi, dopo il titolo, il possesso. Il titolo e il possesso non sono, infatti, posti in successione logica e gradata, quali elementi da cui dedurre l'estensione e le modalita di Esercizio della servitu, ma vanno - al contrario - considerati su uno stesso piano, nel senso che il titolo determina il contenuto del diritto nelle servitu costituite negozialmente e il possesso ha la stessa funzione nelle servitu costituite per usucapione: pertanto il ricorso al criterio di cui all'ultima parte della norma puo seguire direttamente alla valutazione del titolo o del possesso, a seconda di come la servitu sia stata costituita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)