Sez. 5, Ordinanza n. 23240 del 18/05/2005 Cc. (dep. 21/06/2005) Rv. 231901 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Sindacato del Giudice del riesame - Controllo di merito - Poteri - Valutazione sul merito - Inammissibilità.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - procedimento
In tema di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, il sindacato del Tribunale deve essere limitato alla astratta possibilità di sussumere, in una determinata ipotesi di reato, il fatto attribuito ad un soggetto ed alla qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti", ossia alla esistenza della relazione di immediatezza tra la cosa e la fattispecie penale. (In motivazione la Corte ha specificato che l'impugnazione non può consistere nella sollecitazione ad approfondimenti e valutazioni sul merito della imputazione, dal momento che il sequestro è un mezzo di ricerca della prova e quindi non può richiedersi che tale prova sia già sussistente all'atto della imposizione del vincolo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)