Sez. 1, Sentenza n. 3586 del 24/05/1996 Cc. (dep. 26/06/1996) Rv. 205149 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Divieto di concessione di benefici a soggetti condannati per determinati reati - Superabilità anche in caso di impossibilità di utile collaborazione derivante da integrale accertamento di fatti e responsabilità con sentenza irrevocabile - Condizione temporale.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
L'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia, conseguente all'avvenuto, integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità con sentenza irrevocabile, in tanto rende superabile il divieto di concessione di benefici penitenziari previsto dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario nei confronti di condannati per determinati delitti - alla stregua di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 1 marzo 1995 n. 68 - in quanto la sentenza che ha dato luogo all'accertamento sia anteriore alla data di entrata in vigore della summenzionata disposizione normativa, non essendo, a tal fine, sufficiente l'anteriorità dei soli fatti ai quali essa si riferisce.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)