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Sez. 1, Sentenza n. 4030 del 04/07/1985 (Rv. 441552 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - FISSAZIONE DI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO IN RELAZIONE A FUTURA SVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - COSPICUITÀ DEL VALORE E DIVERSIFICAZIONE DEI CESPITI DEL CONIUGE OBBLIGATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441552-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - FISSAZIONE DI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO IN RELAZIONE A FUTURA SVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - COSPICUITÀ DEL VALORE E DIVERSIFICAZIONE DEI CESPITI DEL CONIUGE OBBLIGATO - IRRILEVANZA.*

Il principio, secondo il quale, in Sede di liquidazione dello assegno di divorzio, non è consentito fissare contro la volontà dell'obbligato - meccanismi di adeguamento automatico, in relazione al futuro deprezzamento della moneta, trova giustificazione nell'impossibilità di determinare in anticipo gli effetti della svalutazione sulle rispettive situazioni economiche dei coniugi (riscontrabili solo "a posteriori", in Sede di revisione dello assegno medesimo). Tale principio, pertanto, non può subire deroghe per il solo fatto del cospicuo valore e della diversificazione dei cespiti patrimoniali del coniuge obbligato, trattandosi di circostanze inidonee ad evidenziare una sicura insensibilità delle sostanze di detto coniuge all'erosione dell'inflazione. (V 6094/82, mass n 423783; (V 2687/82, mass n 420537).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)