Sez. 1, Sentenza n. 4415 del 05/07/1986 (Rv. 447168 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - REVISIONE - ONERE DELLA PROVA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - REVISIONE - ONERE DELLA PROVA.*
Ai fini dell'adeguamento dell'assegno di divorzio - che, ex art. 9 legge n. 898 del 1970, è consentito solo in relazione al profilo assistenziale e non anche a quello risarcitorio o compensativo - incombe al richiedente l'Onere della relativa prova: ad assolvere il quale non è sufficiente alligare il fatto notorio della svalutazione monetaria, ma occorre anche dimostrare il proprio stato di bisogno, nei termini di un decremento patrimoniale conseguente alla detta svalutazione. (V 4030/85, mass n 441552; (V 549/84, mass n 432782; (V 2687/82, mass n 420537; (V 549/80, mass n 403937; (Conf 3080/85, mass n 439990; (Conf 2082/85, mass n 439990; (Conf 3427/83, mass n 428314).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)