Sez. L, Sentenza n. 10857 del 18/10/1995 (Rv. 494275 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Presupposti - Procedimento in corso e procedimento definito con sentenza non ancora impugnata - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
La litispendenza presuppone la simultanea pendenza della stessa controversia dinanzi a giudici diversi, ancorché non nel medesimo grado. Pertanto, non è ravvisabile litispendenza fra un procedimento in corso ed altro procedimento già definito con sentenza, benché suscettibile d'impugnazione, perché nel secondo processo, almeno finché l'impugnazione non sia proposta, non vi è un giudice investito della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)