Sez. 1, Sentenza n. 3415 del 21/10/1986 Cc. (dep. 11/11/1986) Rv. 174257 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - DEL SOLO CAPO DELLA SENTENZA CHE APPLICA LA MISURA DI SICUREZZA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE CONSENTITO - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI GIURISDIZIONE DI SORVEGLIANZA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE PROPOSTO PER ERRORE CON L'APPELLO ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA - CONVERSIONE IN QUELLO CONSENTITO - AMMISSIBILITÀ.*
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - DEL SOLO CAPO DELLA SENTENZA CHE APPLICA LA MISURA DI SICUREZZA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE CONSENTITO - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI GIURISDIZIONE DI SORVEGLIANZA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE PROPOSTO PER ERRORE CON L'APPELLO ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA - CONVERSIONE IN QUELLO CONSENTITO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui una sentenza sia stata gravata soltanto relativamente all'applicazione della misura di sicurezza del ricovero nel manicomio giudiziario, l'impugnazione deve essere proposta nella Forma del ricorso alla Corte di appello in Sede di giurisdizione di sorveglianza e non, come nella specie, nella Forma dell'appello alla Sezione istruttoria, quale giudice della ordinaria impugnativa. Tuttavia, per il principio di conservazione dei negozi giuridici, applicabile anche all'ipotesi di scambio fra rimedi non omogenei, la proposizione di un mezzo di impugnazione diverso da quello prescritto, per mero errore nella individuazione formale del mezzo prescelto, non comporta la inammissibilità, del gravame, ma la sua conversione in quello consentito. (Conf mass n 167684; (Conf mass n 160537; (Conf mass n 160579; (Conf mass n 158686).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 640
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)