Sez. 1, Sentenza n. 2628 del 18/11/1972 Ud. (dep. 03/04/1973) Rv. 123683 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITA E DIVIETO DI ASSUNZIONE - COIMPUTATI - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI IMPUTATO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITA E DIVIETO DI ASSUNZIONE - COIMPUTATI - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI IMPUTATO - CONDIZIONI.*
La qualita di imputato si acquisisce non per una situazione potenziale di incriminabilita, ma in seguito ad una situazione concreta, di carattere processuale, corrispondente ad un rapporto fra l'autorita giudiziaria ed il soggetto cui e ascritto un reato; rapporto che richiede una estrinsecazione formale o in un atto dell'autorita giudiziaria o in un atto di messa a disposizione di tale autorita, implicante l'attribuzione del reato, com'e esplicitamente detto nell'art 78 cod proc pen. il divieto posto nell'art 348, ultimo capoverso, va riferito proprio ad una tale situazione, onde esso non sussiste nei confronti del teste che non abbia assunto in concreto la veste di imputato. (V 111762, 111756, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)