Sez. 1, Sentenza n. 3755 del 24/06/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211161 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Partecipazione all'opera di rieducazione - Detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Valutazione della condotta - Criteri - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Lo speciale regime carcerario di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) non è, di per sè, ostativo alla possibilità che il detenuto sottopostovi fruisca, comunque, del trattamento rieducativo in quelle forme compatibili con il predetto regime. E invero, anche se non è utilizzabile il criterio delle opportunità risocializzanti, è pur sempre vero che è in ogni caso necessario un concreto accertamento della partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione; e, in questo contesto, è certamente un indice di seria valutazione quello della qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e con gli stessi familiari. (Fattispecie in tema di liberazione anticipata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)