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Sez. 1, Sentenza n. 2401 del 11/04/1996 Cc. (dep. 25/06/1996) Rv. 205166 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Condannato sottoposto a regime di detenzione speciale ex art. 41-bis legge n. 354 del 1975 - Ammissibilità - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 1996-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205166-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Poiché la sottoposizione al regime di detenzione speciale ex art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non è di per sè ostativa alla possibilità per il detenuto di fruire, comunque, del trattamento rieducativo in forme compatibili con il regime medesimo, i parametri di valutazione della condotta del condannato rilevante ai fini della concessione della liberazione anticipata, pur se possono differire da quelli relativi ai detenuti non sottoposti a particolari regime di detenzione, devono comunque far riferimento alla partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione, non identificabile con la mera regolarità del comportamento intramurario. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che tra i parametri utilizzati rientra anche la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e negli eventuali colloqui con i familiari).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)