Sez. 1, Sentenza n. 1036 del 07/04/1972 (Rv. 357396 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO DI INSOLVENZA - IN GENERE - NOZIONE - INADEMPIMENTI - ELEMENTI COSTITUTIVI - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO DI INSOLVENZA - IN GENERE - NOZIONE - INADEMPIMENTI - ELEMENTI COSTITUTIVI - ESCLUSIONE.*
Lo stato di insolvenza e un requisito oggettivo richiesto dalla legge per dichiarare il fallimento di un imprenditore o di una societa commerciale ed attiene pertanto ad una situazione oggettiva di impotenza economica determinata dal fatto che l'imprenditore non e in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo venute meno le condizioni di liquidita e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale. Gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori non sono requisiti essenziali dello stato si insolvenza. E pertanto errata la sentenza della Corte di merito che, per escludere lo stato di insolvenza, fondi il proprio convincimento sulla Mancanza di inadempimento o di altri fatti esteriori, a torto ritenendoli elementi costitutivi dell'insolvenza medesima.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)