Sez. L, Sentenza n. 1508 del 03/03/1984 (Rv. 433594 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - POSITIVO SUPERAMENTO DELLA PROVA E IMPUTABILITÀ DEL RECESSO A MOTIVO ILLECITO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - POSITIVO SUPERAMENTO DELLA PROVA E IMPUTABILITÀ DEL RECESSO A MOTIVO ILLECITO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
Il datore di lavoro che receda dal contratto in pendenza del periodo di prova, ai sensi dell'art. 2096 cod. civ. - riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 dicembre 1980 n. 189 - non è tenuto a fornire motivazione alcuna di quest'atto, né a dare dimostrazione del risultato negativo dell'esperimento, spettando al lavoratore con l'impugnazione in via giurisdizionale del licenziamento di dimostrare il positivo superamento del detto esperimento e l'imputabilità del licenziamento stesso ad un motivo illecito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)