Sez. L, Sentenza n. 1833 del 17/03/1986 (Rv. 445137 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DISCREZIONALITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DISCREZIONALITÀ - LIMITI.*
A norma dell'art. 2096 cod. civ. - ritenuto costituzionalmente legittimo nella parte in cui prevede la libertà di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in prova (sentenza Corte costituzionale n. 189 del 1980) - e dell'art. 10 legge 15 luglio 1966 n. 604, il rapporto di lavoro subordinato con patto di prova è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina sui licenziamenti individuali ed è caratterizzato da un potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità, avverandosi la condizione potestativa cui è sottoposto il negozio di assunzione, si esplica senza Obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del medesimo. Peraltro, la discrezionalità del datore di lavoro non è assoluta, ma deve essere coerente con la causa del patto, sicché il lavoratore, che dimostri il positivo superamento dell'esperimento nonché la imputabilità del recesso ad un motivo estraneo e, quindi, illecito, può eccepire e dedurre la nullità di tale recesso in Sede giurisdizionale. (V 233/85, mass n 438461; (V 1508/84, mass n 433594; (V 6094/83, mass n 430894).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)