Sez. L, Sentenza n. 4333 del 11/05/1987 (Rv. 453079 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI ESSO - CONDIZIONI - DEDUZIONI DELLA NULLITÀ DELL'ATTO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI ESSO - CONDIZIONI - DEDUZIONI DELLA NULLITÀ DELL'ATTO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - OGGETTO.*
Alla stregua delle considerazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1980 (nel dichiarare l'infondatezza delle questioni di legittimità dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ., quanto alla risolubilità del rapporto di lavoro in prova, e dello art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, per il quale le norme di detta legge si applicano ai lavoratori assunti in prova al momento in cui l'assunzione diviene definitiva, e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto), il lavoratore in prova può contestare la legittimità del licenziamento nel caso in cui, per inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, non sia stata possibile la verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali, e può, del pari, dedurre la nullità del licenziamento medesimo, ove dimostri il superamento dell'esperimento e l'imputabilità del recesso ad un motivo illecito, mentre il datore di lavoro che receda dal contratto in pendenza del periodo di prova non è tenuto a fornire alcuna motivazione del suo recesso né a dare dimostrazione del risultato negativo dell'esperimento. (V 1508/84, mass n 433594; (V 1763/79, mass n 398123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)