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Sez. 1, Sentenza n. 7265 del 28/06/1995 (Rv. 493131 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE | Accertamento di maggior valore - Congruità della valutazione - Prova - Sindacato della Corte d'Appello - Limiti.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493131-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE

Con riguardo ad avviso di accertamento di maggior valore (iniziale) ai fini dell'I.N.V.I.M., la Corte di appello, adita con impugnazione della decisione della commissione di secondo grado affermativa della raggiunta prova della congruità della valutazione effettuata all'Ufficio, può sindacare, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'osservanza dei criteri giuridici in materia di prova, ma non esaminare direttamente l'avviso di accertamento per affermare che il valore iniziale in esso indicato non è stato provato (neppure nel grado di giudizio davanti alla Corte stessa), inibendo così a "priori" al giudice competente per l'estimazione (la commissione di secondo grado) di procedere al giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)