Sez. 3, Sentenza n. 3797 del 04/06/1988 (Rv. 459034 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE - IMPUTABILITÀ ALLA ATTIVITÀ DEI SOCI ALLA SOCIETÀ - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE - IMPUTABILITÀ ALLA ATTIVITÀ DEI SOCI ALLA SOCIETÀ - CONDIZIONI.*
Una società di persone, come la società in nome collettivo, benché sprovvista di personalità giuridica, costituisce tuttavia un distinto centro di interessi e, quindi, di imputazione di rapporti giuridici, dotato di una propria parziale autonomia; pertanto, ancorché le persone dei singoli soci non si pongano quale base associativa di una individualità giuridica distinta ma costituiscano essi stessi il tipo di fenomenologia giuridica denominato società di persone (nel senso che l'attività della società appartiene a ciascuno dei soci in proprio), affinché l'attività di ogni singolo socio possa imputarsi alla società occorre che questi agisca spendendone esplicitamente il nome ovvero in una situazione tale da ingenerare nella controparte il ragionevole affidamento di agire proprio come socio. (V 464/82, mass n 418173; (V 4809/82, mass n 422800).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)